Regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line
Articolo 1
Oggetto
- Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul proprio sito informatico di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18-6-2009, n. 69. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.
- Le pubblicazioni sotto forma cartacea continuano ad operare secondo le disposizioni contenute nella norma transitoria di cui al successivo articolo 9.
Articolo 2
Modalità di accesso al servizio on - line
- Al servizio digitale di cui al precedente articolo 1, denominato “Albo Pretorio on-line”, si accede tramite la rete civica Internet dell’ente il cui relativo indirizzo web è http://www.comune.frascineto.cs.it .
- L’Albo Pretorio on-line è collocato sull’home page del sito, in un’apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall’utente visitatore, e comunque distinta da quella dedicata alla pubblicazione dei dati elencati all’articolo 54 del Decreto Legislativo 7-3-2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale".
Articolo 3
Atti soggetti alla pubblicazione
- Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’adempimento.
- Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri enti esterni o da soggetti privati.
- Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati. I provvedimenti sono forniti in un formato informatico che ne garantisca l’inalterabilità.
Articolo 4
Atti non soggetti alla pubblicazione
- Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere affissi nella versione cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell’ente oppure essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.
Articolo 5
Modalità di pubblicazione
- Il responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line di cui al successivo articolo 6 si avvale di un apposito applicativo informatico attraverso il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli atti.
- I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento. Ove questo non sia stabilito la durata è di sessanta giorni..
- Alla scadenza dei termini di cui al comma 2, gli atti già pubblicati non sono più visionabili. Tali documenti sono consultabili in altre sezioni del sito che ospitano le informazioni di natura istituzionale previste dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 7-3-2005, n. 82.
Articolo 6
Responsabile della tenuta dell’Albo
- L’affidamento della responsabilità della tenuta dell’albo è disposta con specifico atto del Responsabile del Servizio Amministrativo – AA.GG.II.
- Al Responsabile compete l’attività di pubblicazione degli atti sull’Albo, nonché la relativa attestazione di avvenuta pubblicazione in via digitale, utilizzando l’applicativo informatico di cui al precedente articolo 5, comma 1.
Articolo 7
Garanzie alla riservatezza
- La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge 7-8-1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30-6-2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
- I titolari delle varie banche dati i cui relativi atti sono pubblicati all’albo garantiscono la salvaguardia e il rispetto dei principi sul diritto alla riservatezza intervenendo sulle informazioni digitalizzate, prima della loro pubblicazione, adeguandole ai contenuti della norma.
- Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi devono essere trasferiti in documenti richiamati dal provvedimento che vengono depositati agli atti dell’ufficio senza esserne allegati.
Articolo 8
Albo Pretorio cartaceo
- L’ente, con apposita delibera di giunta, al fine di facilitare la conoscenza delle informazioni anche a chi non possiede strumentazione informatica o non ha accesso alla rete Internet, ha facoltà di conservare anche le tradizionali modalità di pubblicazione degli atti in versione cartacea, in aggiunta a quelle on - line. In tal caso l’unica forma di pubblicità legale è quella informatica. Di ciò se ne deve dare esplicita e visibile informazione all’interno degli spazi espositivi che materialmente ospitano i documenti pubblicati.
Articolo 9
Norma transitoria
- L’ente gestisce l’Albo Pretorio nelle forme tradizionali, cioè mediante pubblicazione di documenti cartacei, fino alla data del 31/12/2010. Dalla data dell’1/1/2011 la pubblicità legale degli atti sarà assicurata esclusivamente dalla loro pubblicazione sul sito informatico di cui al precedente articolo 2 e qualsiasi altra pubblicazione di documenti cartacei cesserà di avere effetti di pubblicità legale.
Articolo 10
Entrata in vigore
- Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto comunale, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio del Comune di apposito manifesto recante l’avviso di deposito, lo stesso regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito sopra citato.


