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Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi.

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Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi.


Art. 1 -Oggetto del regolamento
II presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e gli appalti di servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "interventi". Si applica inoltre, nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.


PARTE I
Affidamenti di forniture e servizi

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia
L’acquisizione di beni (di seguito anche denominati “forniture”) e servizi può avvenire:
a)    in amministrazione diretta;
b)    a cottimo fiduciario;
così come definiti ai commi 3 e 4 dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici.
c)    in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
Il ricorso alle procedure in economia sopraindicate è consentito fino a importi inferiori a Euro 193.000,00 (al netto di IVA). Tale limite è soggetto automaticamente all’adeguamento di cui all’art. 248 del Codice dei Contratti Pubblici.
E’ espressamente vietato frazionare artificiosamente l’acquisizione dei beni e servizi allo scopi di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Interventi in amministrazione diretta
II Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (IVA esclusa).

Art. 4 - Interventi per cottimo fiduciario
Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.

Art. 5 – Tipologia dei beni e servizi
Sono eseguibili in economia le seguenti forniture e servizi:
A - Acquisti di beni:
1.    Acquisto e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività comunali, nonché per le scuole e i relativi impianti;
2.    Acquisto beni di ricambio per impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali: elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti irrigazione, arredo urbano e fontane;
3.    Acquisto di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, autobus, scuolabus, materiali di ricambio ed accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi;
4.    Acquisto di materiale vegetale, in sostituzione dell’esistente presso il patrimonio verde comunale, quale: piante, fiori, prato e vario;
5.    Acquisto di giochi per aree verde attrezzate e scuole, arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi e per il verde pubblico;
6.    Acquisto e manutenzione di computers, macchine da scrivere a da calcolo, macchine da stampa e fotoriproduttori, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo;
7.    Acquisto carta, stampati, registri, generi di cancelleria, stampe, libri, gazzette e bollettini, collezioni, riviste, giornali e valori bollati;
8.    Acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere, corone di alloro, omaggi floreali, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni in genere in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie di rappresentanza, cerimonie e mostre;
9.    Acquisto vestiario e indumenti da lavoro, uniformi, divise;
10.    Acquisto e manutenzione di attrezzi e di materiali ginnico – sportivi;
11.    Acquisti e manutenzione di materiali, mezzi ed attrezzature destinate al soccorso e alla protezione civile;
12.    Acquisto di combustibili per riscaldamento, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo energetico;
13.    Acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza aziendale;
14.    Acquisto di detersivi, materiali vari ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici e servizi pubblici, nonché per la pulizia derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
15.    Acquisti e forniture necessarie per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali.
B – Acquisizione di servizi:
1.    Riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, autobus, scuolabus e relativi impianti;
2.    Riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva, e del centro elaborazioni dati, della strumentazione tecnica e del relativo materiale accessorio, radiotelefoni e acquisto di software;
3.    Rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche dati; riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e diffusione di documenti/periodici di informazione/stampanti speciali ecc.; servizi di tipografia e litografia; spese per copiature; spese per pubblicazioni e divulgazioni di bandi di gara e concorsi; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
4.    Servizi di buffet in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, mostre, servizi elettorali e di protezione civile;
5.    Riparazione di attrezzature e materiali ginnico – sportivi, nolo di tribune, palchi, di sedie, di servizi igienici, di impianti audio, impianti luce, e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e alla protezione civile;
6.    Servizi di noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli edifici scolastici, di proprietà dell’Ente e al territorio comunale quali: elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti irrigazione, arredo urbano e fontane, pulizia condotte fognarie e pozzi neri;
7.    Servizi di sistemazione e manutenzione del verde pubblico quali: servizi di sfalcio e raccolta del materiale nelle aree a verde pubblico, potatura piante, semina, taglio e cura dei tappeti erbosi, manutenzione fioriere e aiuole;
8.    Servizi funebri per persone indigenti e non;
9.    Servizi di pulizia, disinquinamento, disinfezione e disinfestazione immobili comunali ed edifici di proprietà e/o in gestione all’Ente;
10.    Servizio di fornitura pasti mense e generi alimentari;
11.    Servizi di attività e consulenze professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc) qualora non diversamente normate da leggi, statuti e regolamenti, nonché servizi per l’effettuazione di indagini, statistiche, frazionamenti, adempimenti catastali, volture, registrazioni, studi e rilevazioni;
12.    Servizi di brokeraggio e conseguenti contratti assicurativi;
13.    Servizi per soggiorni climatici per minori e anziani;
14.    Svolgimento di corsi di istruzione e addestramento del personale, gestione di conferenze, convegni, riunioni ed informazione varia;
15.    Spedizioni e trasporti di persone e cose;
16.    Servizi di telefonia fissa e mobile;
17.    Servizi di agenzia per registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, nonché per visure alla Conservatoria dei registri immobiliari e al catasto;
18.    Servizi di agenzia per assunzioni temporanee di personale (interinale);
19.    Servizi per l’organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l’attuazione di corsi di formazione;
20.    Servizi di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l’Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
21.    Prestazioni professionali inerenti all’applicazione, completamento e aggiornamento dei software applicativi;
22.    Prestazioni per i servizi socio assistenziali e culturali – assistenza domiciliare – telesoccorso;
23.    Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, nonché prestazioni sanitarie ex decreto legislativo n. 626/94;
24.    Noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
25.    Recupero e trasporto di materiale di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali e trasloco di mobili e arredo;
26.    Servizi di custodia immobili di proprietà e/o in gestione all’Ente;
27.    Servizi di custodia a cani randagi;
28.    Prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizio all’efficienza dei servizi medesimi.
Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di beni e servizi è ammesso, altresì, nei seguenti casi:
a)    risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b)    necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c)    prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d)    urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
e)    altri casi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 – Responsabile del procedimento
L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, opera attraverso un "Responsabile del procedimento" per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna spettano al Responsabile del rispettivo servizio.

Art. 7 – Avvio del procedimento di spesa
L’acquisizione di forniture e di servizi in economia viene disposta, dal responsabile del servizio competente, mediante emissione di relativa determinazione.
Il provvedimento dovrà indicare:
-    Il responsabile del procedimento;
-    La modalità di esecuzione dell’intervento, secondo quanto disposto dall’art. 2 del presente Regolamento;
e, per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
-    L’ammontare della spesa di ciascun intervento;
-    Le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
-    Le modalità di pagamento;
-    La cauzione e la penalità;
-    La disponibilità finanziaria;
-    La forma contrattuale e quant’altro previsto dall’art. 192 del T.U.E.L.;
La lettera di invito a presentare l’offerta o la richiesta di preventivi, devono essere inviate successivamente al perfezionamento di tale determinazione.

Art. 8 – Modalità di autorizzazione delle spese
Le forniture ed i servizi specificati all’art. 5 del presente regolamento, potranno essere affidati con le seguenti modalità:
1.    Per importi inferiori a Euro 20.000,00 (IVA esclusa) con affidamento diretto mediante emissione di determinazione del responsabile del servizio (art. 125 comma 11 – ultimo periodo del codice);
2.    Per importi da 20.000,00 a 130.000,00 Euro (IVA esclusa) con affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati direttamente dal Responsabile del procedimento, il quale ha facoltà di esperire indagini di mercato ovvero ha facoltà di attingere dagli elenchi degli operatori economici predisposti dal Comune;
3.    Per importi da 130.001,00 e fino ad importi inferiori a 193.000,00 Euro (IVA esclusa) mediante gara informale da esperirsi richiedendo la presentazione di offerte ad almeno dieci ditte incluse negli elenchi degli operatori economici predisposti dal Comune, nel rispetto del principio della rotazione; qualora non siano presenti e/o iscritte nei citati elenchi in numero adeguato e fino all’approvazione degli elenchi stessi, richiedendo l’offerta ad altri operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso di gara informale di cui al punto 3 la richiesta di offerte alle ditte deve essere effettuata mediante lettera di invito e foglio condizioni generali o capitolato d’oneri, contenete i seguenti elementi:
a.    oggetto e condizioni delle prestazioni;
b.    termine entro il quale presentare l’offerta non inferiore a 10 giorni;
c.    caratteristiche tecniche;
d.    qualità e modalità di esecuzione;
e.    eventuali garanzie e penali;
f.    prezzi;
g.    modalità di pagamento;
h.    modalità di scelta del contraente;
i.    l’obbligo dell’affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.
L’individuazione della migliore offerta può avvenire sia con il sistema del prezzo più basso che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto nella lettera di invito deve essere indicato il criterio di aggiudicazione. La scelta del criterio di aggiudicazione è determinata dal responsabile del procedimento, tenuto conto della specificità del bene o dal servizio da acquisire.
In caso di svolgimento di gara informale di cui al punto 3 l’apertura delle buste deve avvenire in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell’invito a gara ufficiosa e dovrà essere redatto apposito verbale di gara.
La ditta affidataria della fornitura o del servizio in economia, anche nel caso di affidamento diretto, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica professionale ed economica finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con gare pubbliche. La verifica dei requisiti degli affidamenti di cui al punto 3 deve essere eseguita prima della emissione dell’atto di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del vigente Statuto Comunale, è disposta con provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del verbale di gara.

Art. 9 – Incarichi per servizi tecnici
In caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza architettonica o ambientale o in caso di non presenza nell’ambito dell’Ente di professionalità specialistiche, o ancora nel caso di necessità che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, è possibile il ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali.
Per l’affidamento di incarichi professionali di importo fino a Euro 20.000,00 (ventimila) si può procede con l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio mediante adozione di apposita determina.
Per l’affidamento di incarichi professionali di importo superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) e fino a Euro 100,000,00 (centomila) l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno tre professionisti iscritti all’apposito albo di fiducia, se sussistono in tale albo un numero sufficiente di soggetti idonei; in mancanza e fino all’approvazione dell’albo di fiducia i tecnici saranno individuati dal Responsabile del Servizio sulla base di indagini esterne.

Art. 10 – Ordinazione
L’ordinazione dei servizi o delle forniture, dovrà essere effettuata con lettera o buono d’ordine del Responsabile del Servizio contenente gli estremi essenziali di volta in volta necessari.
E’ demandato, altresì, al responsabile del servizio il compito di ordinazione diretta ove se ne presenti la necessità.

Art. 11 – Varianti
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture o nei servizi, potrà essere richiesto all’appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, fermi restando i limiti massimi di cui all’art. 8 punti 1, 2 e 3, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli di contratto.

Art. 12 – Alienazioni in economia
Le alienazioni di mobili, beni mobili registrati, attrezzature ed oggetti fuori uso, vengono decise dal competente organo su proposta motivata del servizio interessato, corredata da perizia di stima. I mobili, attrezzi ed oggetti verranno alienati a mezzo di asta pubblica. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, i mobili, i beni mobili registrati, le attrezzature e gli oggetti fuori uso, possono essere ceduti in permuta, previa valutazione, alle ditte venditrici di beni acquistati dal comune in sostituzione.
PARTE II
Lavori in economia di manutenzione di opere ed impianti

Art. 13 – Tipologia dei lavori in economia
Gli interventi di manutenzione di opere ed impianti eseguibili in economia (art. 125, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006) di importo fino a Euro 200.000,00 sono i seguenti:
a.    riparazione, adattamento manutenzione e sistemazione di tutti i fabbricati ed edifici scolastici di proprietà comunale o in locazione nonché di tutti i fabbricati di proprietà ed in uso al Comune, loro pertinenze, infissi, impianti ed altri manufatti;
b.    riparazione, manutenzione, sistemazione di strade, piazze comprese loro pertinenze ed accessori, di fognature e degli impianti di sollevamento e di depurazione, di fontane, del cimitero, impianti sportivi, impianti di illuminazione pubblica, di aree verdi, parchi e giardini, di monumenti pubblici ed altre opere pubbliche in genere;
c.    manutenzione e riparazione della segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica e numerazione civica.
Sono altresì eseguiti in economia lavori fino ad un importo di Euro 200.000,00 così come indicati dallo stesso comma 6, art. 125, lettere a), c), d), e), f) del decreto legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006:
a.    interventi non programmabili in materia di sicurezza;
b.    lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
c.    lavori necessari per la compilazione di progetti;
d.    lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 14 – Modalità di esecuzione dei lavori in economia
I lavori in economia possono essere eseguiti ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 nei seguenti modi:
a.    In amministrazione diretta;
b.    Per cottimo fiduciario;
c.    In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 15 - Interventi in amministrazione diretta
II Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.
Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa).

Art. 16 - Interventi per cottimo fiduciario
Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.

Art. 17 – Procedura per l’affidamento dei lavori
I lavori specificati all’art. 13 del presente regolamento, potranno essere affidati con le seguenti modalità:
1.    Per importi inferiori a Euro 40.000,00 (IVA Esclusa) con affidamento diretto mediante emissione di determinazione del responsabile del servizio (art. 125 comma 8, ultimo periodo del codice);
2.    Per importi da 40.000,00 a 130.000,00 Euro (IVA esclusa) con affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati direttamente dal Responsabile del Servizio, il quale ha facoltà di esperire indagini di mercato ovvero ha facoltà di attingere dagli elenchi degli operatori economici predisposti dal Comune;
3.    Per importi da 130.001,00 e fino ad importi inferiori a 200.000,00 Euro (IVA esclusa) mediante gara informale da esperirsi richiedendo la presentazione di offerte ad almeno dieci ditte incluse negli elenchi degli operatori economici predisposti dal Comune, nel rispetto del principio della rotazione, qualora non siano presenti e/o iscritte nei citati elenchi in numero adeguato e fino all’approvazione degli elenchi stessi, richiedendo l’offerta ad altri operatori economici individuati dal Responsabile del Servizio stesso.
Nel caso di gara informale di cui al punto 3 la richiesta di offerte alle ditte deve essere effettuata mediante lettera di invito e foglio condizioni generali o capitolato d’oneri, contenete i seguenti elementi:
a.    oggetto e condizioni del lavoro;
b.    termine entro il quale presentare l’offerta non inferiore a 10 giorni;
c.    caratteristiche tecniche;
d.    qualità e le modalità di esecuzione;
e.    eventuali garanzie e penali;
f.    prezzi;
g.    modalità di pagamento;
h.    modalità di scelta del contraente;
i.    l’obbligo dell’affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.
L’individuazione della migliore offerta può avvenire sia con il sistema del prezzo più basso che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto nella lettera di invito deve essere indicato il criterio di aggiudicazione.
La scelta del criterio di aggiudicazione è determinata dal responsabile del procedimento, tenuto conto della specificità del lavoro da appaltare.
In caso di svolgimento di gara informale di cui al punto 3 l’apertura delle buste deve avvenire in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell’invito a gara ufficiosa e dovrà essere redatto apposito verbale di gara.
La ditta affidataria del lavoro in economia, anche nel caso di affidamento diretto, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica professionale ed economica finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con gare pubbliche. La verifica dei requisiti degli affidamenti di cui al punto 3 deve essere eseguita prima della emissione dell’atto di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del vigente Statuto Comunale, è disposta con provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del verbale di gara.

Art. 18 – Varianti
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione dei lavori, potrà essere richiesto all’appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, fermo restando i limiti massimi di 200.000,00 Euro per interventi previsti dall’art. 13, comma 1 e 2, senza che lo stesso possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli di contratto.
Nel caso la variante comporti l’introduzione di nuovi prezzi, questi devono essere approvati con determinazione del Responsabile del procedimento.

Art. 19 – Provvedimenti in caso di urgenza e somma urgenza
In caso di somma urgenza e cioè quando non è consentito alcun indugio nell’esecuzione dei lavori, il responsabile del servizio che accerta i fatti, redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo disponendo l’immediata esecuzione dei lavori anche con affidamento diretto, entro il limite di Euro 200.000,00, IVA esclusa in modo da rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.
L’esecuzione dei lavori in casi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del servizio o da tecnico da lui incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario e, in mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dall’Ente desunti dalla tariffa prezzi del Provveditorato alle OO.PP. in vigore, salva la facoltà dell’appaltatore di formulare specifica riserva.
Il Responsabile del servizio compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza al responsabile dei servizi finanziari che provvede alla copertura della spesa e alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione.
Nel caso in cui non si provveda all’approvazione dei lavori ordinati, si procederà alla liquidazione delle sole spese relative alle opere già realizzate e che diano comunque garanzie di tutela per la pubblica e privata incolumità.

PARTE III
Disciplina per la costituzione e la tenuta dell'albo delle imprese da utilizzare per l'affidamento in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi.

Art. 20 – Istituzione dell’albo
La presente parte disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle imprese per l'affidamento di forniture e lavori o servizi in economia sia in amministrazione diretta che mediante cottimo fiduciario.
Tali imprese sono classificate nell'Albo per categorie con atto del responsabile del servizio di riferimento.
Lo stesso ne curerà altresì l'aggiornamento e le eventuali modifiche.

Art. 21 – Campo di applicazione
L’Albo delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, costituito ai sensi del presente Regolamento, sarà gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli che seguono ed utilizzato per l’affidamento di lavori, forniture di beni e servizi in economia.

Art. 22 – Pubblicità
Una volta all’anno i responsabili dei servizi pubblicano apposito avviso per l’iscrizione all’albo mediante affissione all'Albo pretorio del Comune.
L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
-    modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
-    esatta indicazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 23 – Domande di iscrizione
Le imprese interessate all’iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta libera a mezzo servizio postale o a mano utilizzando i modelli eventualmente predisposti dal Comune.
Le domande devono essere prodotte entro i termini indicati negli appositi avvisi.
L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche, servizi e lavori;
Le imprese dichiarano al momento dell’iscrizione se vi sono rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i rappresentanti di altre imprese iscritte all’Albo ovvero partecipazioni che consentano il controllo in altre imprese iscritte all’Albo e si impegnano a dichiarare eventuali modifiche.

Art. 24 -Requisiti per l'iscrizione all'albo
I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
I requisiti di cui al comma 1 possono essere attestati a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le imprese iscritte possono essere invitate, annualmente, ed in ogni caso ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
L’iscrizione all’Albo delle imprese che abbiano in corso un contenzioso con l’ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

Art. 25 – Adempimenti d’ufficio
Le domande pervenute sono istruite dal Servizio competente.
L’istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro i tempi previsti nell’avviso.
Le imprese sono iscritte nell'Albo con determinazione del responsabile del servizio da adottare con cadenza annuale secondo l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

Art. 26 – Revisione dell’albo su richiesta
In qualsiasi momento le imprese iscritte all’Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione.

Art. 27 – Cancellazione dall’albo
La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
1.    Sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
2.    quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
3.    mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
4.    mancata risposta ad inviti dell’Amministrazione per tre volte consecutive;
5.    mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 24, comma 3.
La cancellazione dall’albo comporta il divieto di iscrizione all’albo delle imprese per due anni.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 28 – Procedura per la cancellazione
Nei casi previsti dall'art. 27, il responsabile del servizio competente dà comunicazione al legale rappresentante dell’impresa, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.
Le determinazioni del Responsabile del Servizio devono essere rese note all’impresa interessata entro trenta giorni.

Art. 29 – Utilizzazione dell’albo per l’affidamento in economia di lavori, forniture e servizi
L' Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto nel presente regolamento con le modalità operative indicate negli articoli di riferimento.
Il responsabile del Servizio interessato, in casi particolari e quando ciò sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura, lavoro o servizio, in considerazione di aspetti tecnici e/o concorrenziali rilevanti può invitare alla gara ufficiosa tutte le imprese iscritte nella relativa categoria dell'Albo o può avvalersi anche di imprese non iscritte qualora trattasi di categoria per la quale non vi siano iscrizioni o siano insufficienti.

Art. 30 –pubblicità dell’albo e successivi aggiornamenti
L'Albo delle imprese è pubblicato sul sito del Comune.

PARTE IV
Norme Generali

Art. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme dello Statuto Comunale, del Regolamento di contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 32 - Norma transitoria
Nelle more di approvazione del presente Regolamento e conseguente costituzione dei rispettivi Albi ed elenchi degli operatori economici, potrà procedersi all’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni secondo le procedure e modalità in esso indicate facendo ricorso a professionisti e Ditte già accreditate presso l’Ente e che di norma prestano la loro opera per conto dell’Amministrazione comunale e/o comunque scelte dai responsabili dei servizi.

Art. 33 – Abrogazione delle norme preesistenti
Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 34 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto del Comune, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio del Comune di apposito manifesto recante l’avviso di deposito, lo stesso regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito sopra citato.